A distanza di una settimana dalla rivoluzionaria sentenza (11504 del 10.05.17) in tema di assegno divorzile, ecco la Cassazione a pronunziarsi sull’ assegno di mantenimento derivante dalla separazione. Lo fa con sentenza n. 12196 pubblicata il 16.05.17, nella causa di separazione fra Silvio Berlusconi e Veronica Lario.
Va quindi sin d’ora precisato che –a differenza di altri ordinamenti- in Italia non è possibile ai coniugi richiedere il divorzio se non prima essi siano stati dichiarati separati.
Il periodo di separazione anteriore al divorzio era stabilito, con L. 898/70, in lunghi anni 5, e addirittura 7 per il coniuge cui era stata addebitata la separazione. Detto periodo scese a 3 anni a seguito della L. 74/87. E solo con la recente L. 6.5.15 n. 55 è stato ridotto a sei mesi in presenza di una separazione consensuale, o dodici mesi nel caso di una separazione giudiziale.
Or con ricorso depositato il 04.11.2009 la signora Veronica Lario in Berlusconi chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal marito Silvio, con il quale era coniugata dal dicembre 1990. E chiedeva la separazione personale con addebito al marito, nonché l’assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento pari a tre milioni e seicento mila euro mensili. Nell’adottare i provvedimenti previsti dall’art. 708 c.p.c., il Presidente, atteso che alla moglie non spettava l’assegnazione della casa coniugale, stante l’assenza del requisito di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, determinava in euro 50.000 mensili il contributo dovuto fino al rilascio dell’abitazione, e in 1 milione di euro l’assegno per ogni mese successivo. Avendo le parti rinunciato alle reciproche domande di addebito, con sentenza depositata il 27.12.2012, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico dell’allora Cavalier Berlusconi, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un assegno mensile di 3 milioni di euro, con decorrenza dalla data dell’udienza presidenziale.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2740 depositata in data 11.07.2014, in parziale accoglimento del gravame proposto da Berlusconi, rideterminava l’assegno di mantenimento in euro 50.000 mensili con decorrenza dalla domanda fino al settembre del 2010, ed in 2 milioni di euro mensili per il periodo successivo. Confermando il giudizio di inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva la signora Berlusconi al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto all’assegno del mantenimento.
Avverso tale decisione, Silvio Berlusconi promuoveva quindi ricorso per Cassazione. La quale Corte si è pronunciata con la sentenza n. 12196 depositata il 16 maggio scorso, di rigetto del ricorso di Silvio Berlusconi.
La Suprema Corte ha rilevato infatti che risulta correttamente interpretato l’art. 156 comma 1 c.c., che dispone che:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
E rimarca quindi la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, nell’ambito della separazione personale, e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio.
Nella separazione personale il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; di converso gli aspetti di natura patrimoniale -con riferimento alle ipotesi di non addebitabilità della separazione- non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
L’obbligo di assistenza materiale trova infatti attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore, e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, con l’espressione “redditi adeguati” si è soliti riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi.
In tal senso, Cassazione Civile, Sentenza del 24.04.2007 n. 9915:
“ In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha reso una pronuncia conforme a detto orientamento, in quanto, dopo aver dato atto che l’appellante (Berlusconi) aveva ammesso di aver consentito alla moglie un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma, è pervenuta alla conclusione che la signora Berlusconi non potesse con i propri mezzi conseguire il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
Prosegue il Supremo Consesso evidenziando come occorra evidenziare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile; e ciò sia perché fondato su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in termini non coincidenti.
E dunque premesso che la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, ed anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, ha ribadito che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione di separazione.
Confermando quindi la fondatezza della sentenza resa dalla Corte territoriale, la Cassazione ha dunque richiamato il principio secondo il quale non è necessaria l’individuazione precisa degli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione attendibile.
Infatti, benché la separazione dei coniugi determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi. E ciò tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere ed aspettative per il futuro. Precisando che, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
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In definitiva,
- durante la separazione i coniugi continuano ad essere tali, persistendo l’obbligo reciproco di assistenza materiale. E quindi l’assegno di mantenimento deve essere parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
- Col divorzio, solo residua un mero vincolo di solidarietà post-coniugale. E quindi l’ormai ex coniuge deve provare di non essere economicamente autosufficiente. E comunque l’assegno, se spettante, va parametrato in detti limiti.
Per cui giustamente Silvio Berlusconi ha perso la causa sull’assegno di separazione.
Ma, grazie alla rivoluzionaria sentenza 11504/17, vincerà quella sull’assegno divorzile.



