Trib. Catania, sez. IV, Giudice Dott. Nicola La Mantia, depositata 27.02.18 n. 938. Diritto bancario. Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Onere probatorio del credito a carico della banca. Necessaria continuità degli estratti conto fondanti il credito.
Una Banca chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 94/08 in danno di Giuseppa R..
Asserita fonte del credito veniva indicata in un contratto di conto corrente stipulato nel 1962 dal defunto marito di R., che prevedeva una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. In base a tale clausola, ogni tre mesi gli interessi passivi (ossia quelli a carico del correntista) venivano computati quale capitale, producendo così a loro volta interessi. Si tratta del noto fenomeno dell’anatocismo, per lungo tempo oggetto delle attenzioni sia del legislatore sia della giurisprudenza.
R., difesa dall’avv. Dario Seminara dello Studio Legale Seminara & Associati, si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la nullità della citata clausola di capitalizzazione degli interessi debitori, per violazione dell’art. 1283 cc.
Sul punto, il difensore dell’opponente rilevava come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal 1999, abbia costantemente dichiarato la nullità di tali clausole. L’art. 1283 cc. consente infatti che gli interessi producano altri interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Tale regola può essere derogata soltanto in caso di usi contrari.
Prima della svolta del 1999, la Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto la legittimità dell’anatocismo bancario, sul presupposto per cui tale tipologia di clausole dovesse considerarsi pattuita in ossequio ad un uso contrario, nel rispetto dunque dell’art. 1283 cc. Nel 1999, invece, la Cassazione chiarì in primo luogo che l’art. 1283 cc. fa riferimento soltanto agli usi normativi, e che la prassi su cui si fondava la pattuizione delle clausole di capitalizzazione degli interessi debitori risultava carente del requisito dell’opinio iuris ac necessitatis; difettava, cioè, in capo al correntista, la convinzione che la sottoscrizione della clausola in parola fosse imposta da una norma giuridica. Tale prassi, qualificabile come mero uso negoziale, non era pertanto idonea a derogare all’art. 1283 cc., sicché andava dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi trimestrali,
A seguito del revirement del 1999, intervenne il legislatore con un primo decreto salva – banche (art. 25 co. 3 del d.lgs 342/1999), stabilendo che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al co. 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”. La Corte Costituzionale, con la sent. 425/2000, dichiarò però l’illegittimità costituzionale di detta previsione per violazione dell’art. 76 Cost., impedendo così alle banche di agire per il pagamento dei debiti derivanti dalle clausole anatocistiche, e consentendo ai correntisti che avessero già pagato di agire per la ripetizione dell’indebito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2010 (sentenza n. 24418) hanno poi chiarito che, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi trimestrali, gli interessi a debito devono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna.
Or il Tribunale di Catania, con puntuale ben argomentata sentenza (938 del 27.02.18), allineandosi alla citata giurisprudenza, anche richiamata dal Difensore dell’opponente, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in base al disposto degli art. 1418/1 cc. e 1283 c.c..
Una volta esclusi gli effetti derivanti dalla clausola dichiarata nulla, la banca opposta avrebbe comunque potuto ottenere il pagamento degli altri eventuali crediti derivanti dal contratto di conto corrente, valido ed efficace.
Tuttavia, il giudice ha dichiarato non fondata la pretesa azionata dalla banca, in quanto la medesima non è riuscita ad assolvere al suo onere probatorio.
L’esperiente Giudice ha osservato in sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta è attore in senso sostanziale; ne consegue che su di essa grava l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, e quindi di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua in modo da consentire la ricostruzione del rapporto. Al fine di giustificare l’impossibilità di produrre tale documentazione, la banca non può invocare l’art. 2220 cc., che impone di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Nel caso di specie, la banca non aveva prodotto gli estratti di conto in serie continua se non per un anno, nel corso del quale però non erano maturati suoi crediti: conseguentemente i fatti costitutivi della sua pretesa sono rimasti sforniti di prova.
Il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, dicendo l’opponente, difesa dallo Studio Legale SEMINARA & ASSOCIATI, non debitrice di alcunché. E ha pure condannato la Banca opposta al pagamento delle spese processuali.



