“Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni“. Così recita l’articolo 170 del Codice della Strada.
Nel caso in parola, il conducente aveva meno di 16 anni. Poco più grande il suo amico, trasportato a bordo dello scooter, e caduto sulla via San Rocco Vecchio di Misterbianco di Catania.
Nel colpevole silenzio dell’Assicuratore, ineluttabile è stata la causa, che il passeggero infortunato –difeso dagli avvocati Piergiuseppe Arena e Dario Seminara- ha per legge promosso nei confronti dell’assicuratore e del proprietario dello scooter, il padre del conducente infrasedicenne.
Per giurisprudenza costante (v. Cassazione 16181/15), “il terzo trasportato, per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve solamente fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente”.
Provato quindi il danno a seguito del sinistro, in 14 punti di invalidità permanente, la causa è stata decisa con sentenza (n. 28/17 della Quinta Sezione del Tribunale Civile di Catania) di condanna dell’Assicuratore e del proprietario dello scooter. Alla condanna non si è potuto sottrarre l’Assicuratore, stante che la circostanza per cui “il trasporto del passeggero sul ciclomotore coinvolto nel sinistro stradale sia avvenuto in violazione dell’art. 170 Codice della Strada, non può essere opposta dall’assicuratore al trasportato – danneggiato al fine di rifiutare o ridurre l’importo da pagare a titolo di risarcimento.” (v. Cass. 18308/14 e 373/13).
La compagnia assicuratrice è stata quindi condannata dal Tribunale di Catania al pagamento del danno biologico, aumentato per la personalizzazione, di circa 73 mila euro in favore del passeggero, oltre alle spese legali in favore degli avvocati ARENA e SEMINARA.
Ha pure correttamente il Giudice detto che l’Assicuratore, se deve da un lato risarcire il passeggero, dall’altro ha diritto di rivalersi sul contraente assicurato, colpevole della violazione dell’art. 170 C.S., non avendo il conducente i prescritti 16 anni. Dura lex, sed lex!



