06
Dic2016

Diffamazione a mezzo stampa: Giornalista siciliano ottiene risarcimento danni dalla Rai

La Rai condannata a risarcire un noto giornalista siciliano per comportamento diffamatorio in occasione di una trasmissione radiofonica. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n.1718 del 18 novembre 2016, ha infatti dato ragione al nostro Cliente ribaltando la decisione del Tribunale di primo grado.

Il Giudice di II grado ha affermato che il concetto di responsabilità previsto dall’articolo 2049 del codice civile non richiede il vincolo di dipendenza ma è configurabile anche nel caso di un mero rapporto di collaborazione. Non è servito alla Rai, in sede di giudizio, prendere le distanze dalle dichiarazioni offensive del corrispondente. La Corte ha statuito che la responsabilità dell’emittente televisiva nazionale prescinde dalla colpa ed è imputabile anche a titolo oggettivo, avendo quale presupposto la consapevole accettazione dei rischi della propria scelta giornalistica e imprenditoriale. Di fatto la sentenza ha affermato la supremazia dei diritti della persona, la difesa della dignità umana e della reputazione professionale.

Mai alcuna ragione di audience o utilitaristica può in alcun modo giustificare un comportamento diffamatorio e denigratorio. Il Giudice ha dunque disposto il risarcimento del danno che è stato quantificato tenendo conto della gravità del fatto commesso, dell’estensione della diffamazione, della diffusione nazionale del programma radiofonico e della qualità della persona offesa, anche in relazione al suo inserimento nel contesto sociale e alle funzioni svolte dalla stessa in quel momento.