Due fratelli stipulano una scrittura privata (pel vero mancante di alcuni dati essenziali) promettendosi in compravendita una indeterminata porzione di un immobile comune. Il preliminare (nullo) non viene adempiuto. Onde il fratello minore (promissario acquirente: nome di fantasia, “Vincenzo”) cita il maggiore (promittente venditore: nome di fantasia, “Riccardo”) per l’esecuzione di detto preliminare ex art. 2932 c.c.. Si costituisce per il Riccardo l’avv. Dario Seminara, contestando la fondatezza dell’azione costitutiva.
Nella pendenza di detta lite, avendo il “Riccardo” venduto il detto immobile ai familiari, il “Vincenzo” propone azione di simulazione, e in subordine azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: ciò al fine di veder detta nulla, o, in subordine, inefficace nei suoi confronti, la vendita eseguita dal Riccardo, il quale ultimo nuovamente si costituisce, sempre con l’avvocato Seminara, richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ora, l’azione di simulazione (art. 1414 ss. c.c.) presuppone l’assenza –o divergenza- del consenso, rispetto agli effetti esplicitati dell’atto; mentre l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 ss. c.c.) vuole colpire gli effetti di un atto realmente voluto, ma dannoso per il creditore, atto da intendersi quindi inefficace nei confronti del creditore. Presupposto comune per l’esperimento delle dette azioni è quindi dato dalla qualità di creditore di colui che agisce. Onde nel passato millennio si riteneva che il giudizio di accertamento del credito fosse pregiudicante quello teso alla simulazione o alla revocatoria: che quindi veniva sospeso, in attesa del giudicato sull’accertamento del credito. Melius re perpensa, però, si è ritenuto che in effetti tra i due giudizi sussistesse un rapporto di pregiudizialità non giuridica, ma solo logica: e che quindi non rispondesse ai principi del celere processo la sospensione del giudizio sulla simulazione o sulla inefficacia dell’atto.
Così quindi si è pronunziato il Supremo Collegio, a sezioni unite:
Nel processo avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore per impugnare un atto dispositivo compiuto dal debitore, non deve essere disposta la sospensione necessaria se il credito da tutelare è oggetto di contestazione in separato giudizio sia perché il credito litigioso non può essere considerato meritevole di minor tutela rispetto al credito certo, sia perché fra i due giudizi non sussiste il pericolo di conflitto fra giudicati.
La sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. deve essere disposta qualora i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, da intendere come pregiudizialità non meramente logica ma giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente eventualità di un conflitto di giudicati.
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima – in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per “mala gestio” fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società – le S.U. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).
Cassazione civile, sez. un., 18/05/2004, n. 9440
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Chiarito quindi che la pendenza del giudizio sull’accertamento del credito non comporta la sospensione del giudizio sulla simulazione / revocatoria dell’atto, torniamo quindi ai due fratelli in lite.
Per dire che l’azione costitutiva del Vincenzo era stata rigettata, sia in primo che in secondo grado. Ma, proprio per il superamento della tesi della pregiudizialità giuridica del processo di accertamento del credito, rispetto al processo per la revocatoria, quest’ultimo proseguiva.
Anzi, quando questo stava per concludersi, il Vincenzo iniziava un nuovo giudizio contro il Riccardo, per un supposto credito di diversa natura: credito contestato che, secondo la tesi del Vincenzo, avrebbe comunque potuto fondare l’accoglimento della sua domanda di simulazione, o revocatoria dell’atto di vendita.
Orbene, il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 1516 del 28 Marzo 2017, ha rigettato tutte le domande del Vincenzo –sia di simulazione che di revoca dell’atto di vendita del Riccardo- così affermando: posto che le domande costitutive dell’attore risultano essere state definitivamente rigettate, “non sussiste più lo specifico credito richiamato dall’attore ed a tutela del quale erano state proposte le domande di simulazione e di revocatoria nell’ambito di questo giudizio; né può ritenersi idonea a fondare l’azione revocatoria ordinaria l’aspettativa creditoria vantata sulla base del titolo dedotto in comparsa conclusionale (domanda di ingiusto arricchimento formulata in autonomo giudizio), poiché la prospettazione di una siffatta aspettativa muta radicalmente il thema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, soprattutto sotto l’aspetto della posteriorità della vendita, modifica da ritenersi inammissibile…”. Sotto quest’ultimo profilo, il Tribunale ha sottolineato nella sentenza che “ la prospettazione dell’anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell’un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall’atto dispositivo, e nell’altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni creditorie…”.
Non rimane al “Vincenzo” che pagare le spese anche di questo giudizio.



