10
Apr2017

Danno non patrimoniale: primo SI’ alle nuove tabelle. Il ddl approda in Senato

DISEGNO DI LEGGE – CAMERA DEI DEPUTATI, 21.03.17 n. 1063-A

Questione sempre complessa è stata in diritto la individuazione, e la determinazione, del danno non patrimoniale.

Nel tempo, allo scopo di coprire ogni possibile voce di danno risarcibile, si sono distinti in giurisprudenza il danno  alla vita di relazione, alla vita sessuale, quello esistenziale, biologico, estetico, morale, etc.

Il numero di dette voci di danno (la cui sovrapponibilità era spesso e non ingiustamente contestata) comportava la mancata certezza del diritto, oltre al rischio della duplicazione del risarcimento: ciò che costituisce un danno per la collettività, specie ove si consideri che –in materia di r.c. auto, ove  l’assicurazione è obbligatoria- l’aumento dei risarcimenti si riflette nell’aumento dei premi assicurativi.

Il Codice delle assicurazioni -D. Lgs. 07.09.2005 n. 209- ha quindi disciplinato il danno biologico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: in particolare, i suoi  articoli 138 e 139 sono rubricati, rispettivamente, danno biologico per lesioni di non lieve entità e danno biologico per lesioni di lieve entità.  

  • Il danno biologico per lesioni di non lieve entità è quello causato da lesioni c.d. macropermanenti (da 10 a 100 punti percentuali di invalidità). L’art. 138 prevede  che “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”. Ma tale tabella unica non è stata mai ad oggi emanata!
  • Le lesioni di lieve entità, o micropermanenti, sono quelle che vanno da 1 a 9 punti di invalidità. Il loro risarcimento è effettuato secondo i criteri e le misure previste dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni. Esistono quindi per le micropermanenti –a differenza delle macropermanenti- norme di legge, vincolanti per il settore r.c. auto.

Nel frattempo, la giurisprudenza del Supremo Collegio, volendo proprio raggiungere il traguardo della certezza del Diritto, ed anche limitare il rischio della duplicazione del risarcimento, approdava alle conclusioni espresse con sentenza delle sezioni unite dell’ 11.11.08, n. 26972, sostanzialmente affermando che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria unica, ampia e omnicomprensiva, ovvero  categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Del detto fermo di seguito si trascrive una delle più significative  massime:

Il pregiudizio della vita di relazione, anche nell’aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno “esistenziale”. Al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972

Una volta quindi ritenuto di considerare il danno biologico come omnicomprensivo, rimaneva controversa la sua quantificazione.

Sul punto, molto hanno lavorato i magistrati milanesi, e in particolare l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Il quale ha elaborato tabelle, a un tempo precise ed elastiche, che a poco a poco hanno riscosso il gradimento dell’intera magistratura, oltre che degli utenti del settore.

Così quindi si è pronunziata la Cassazione:

Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408

Per effetto di detto pronunciamento del S.C., abbiamo quindi avuto un sistema duale:

  • per le micropermanenti (da 1 a 9 punti di invalidità) e per il solo risarcimento da sinistro stradale, vi sono le tabelle cui all’art. 139 del Codice Assicurazioni.
  • Per il resto, ovvero per le macropermanenti (da 10 a 100 punti di invalidità) e per le micropermanenti per causali diverse da sinistri stradali, erano applicabili le tabelle c.d. milanesi.

Con legge 189/12 –c.d.  “Balduzzi”-  i criteri previsti dal codice delle assicurazioni e limitati al danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore venivano estesi anche al danno causato dalla responsabilità medica del personale sanitario. L’art. 3, comma 3, della menzionata legge recita infatti che “il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.”

De jure condito, ossia alla luce delle norme oggi vigenti, può quindi dirsi quanto appresso:

  1. per quanto concerne il danno biologico da micropermanenti (1/9 punti di invalidità) scaturente da sinistri stradali o errori medici, si applicano le tabelle cui all’art. 139 C.Ass.
  2. per tutti gli altri tipi di danno biologico –tutte le macropermanenti; nonché le micropermanenti causate da fatto dannoso diverso da un sinistro stradale e da un errore medico-  valgono ad oggi le tabelle c.d. milanesi, per giurisprudenza considerate come un valido parametro di riferimento.

***

E’ evidente che le tabelle c.d. milanesi saranno applicate solo sino al momento in cui non sarà pubblicata la tabella unica nazionale già prevista dall’art. 138 Cod.Ass.

Orbene, in questo limbo nel quale ognuno liberamente emetteva la sua prognosi (molti interpreti in verità temevano una tabella unica nazionale contenente quantificazione assai più ridotta rispetto ai parametri “milanesi”), è intervenuto il disegno di legge in commento.

Precisamente, il 21 Marzo 2017 è stato approvato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge 1063-A, denominato “modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale”.

L’art. 1 del detto disegno di legge, che introduce l’art. 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, recita che

il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare

sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L’ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

L’art. 2 stabilisce invece che “le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

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Questo disegno di legge, oggi in viaggio al Senato, -viaggio che speriamo celere e positivo-, è rivoluzionario.

In sostanza, stante che gli allegati A e B altro non sono che la riproduzione delle tabelle c.d. milanesi, oggi applicate solo a seguito dell’intervento giurisprudenziale, ben può dirsi che, grazie al detto disegno di legge, se approvato,  dette tabelle  diventeranno legge.

Ciò non solo per sinistri stradali o per casi di malasanità, ma per tutti i tipi di danno non patrimoniale. Salva la perdurante applicazione della tabella cui all’art. 139 per le sole micropermanenti da sinistri stradali e da errore sanitario.

I vantaggi sono enormi. Sia in termini di certezza del Diritto,  sia in punto alla parità di trattamento. Vantaggi che si traducono nella più agevole transazione, o comunque nella più agevole decisione della causa.

Le tabelle milanesi sono di facile ed immediata applicazione. Esse sono già sviluppate in maniera che, conoscendo i punti di invalidità, e considerando l’età dell’infortunato, nelle tabelle si legge il risarcimento spettante per danno c.d. non patrimoniale.

Fermo il fatto che, per le condizioni soggettive del danneggiato,  può il Giudice aumentare sino al 50 % l’ammontare del danno liquidato.

Pure è riconosciuto espressamente un danno non patrimoniale giornaliero, che per l’inabilità assoluta va da 96 a 145 euro.

Anche in questo caso aumentabile sino al 50 %.

E ancora, dette tabelle anche considerando il danno da perdita del congiunto, oggi opportunamente ribattezzato danno per la perdita del rapporto di tipo familiare.

Se si perde un figlio, o un genitore, o il coniuge (non separato), o il convivente, il danno va da 163.990 a 327.990 euro.

Se si perde un fratello, o un nipote (figlio di figlio), il danno va da 23.740 a 142.420 euro.

Confidiamo quindi nella sollecita approvazione del disegno di legge anche al Senato.

Col che la questione –intrigata e intrigante- della determinazione del danno non patrimoniale potrà dirsi alfine risolta.