Nel 2010 la Signora Teresa C. si recava presso il Centro Clinico M. per sottoporsi ad intervento di “litotrissia percutanea sinistra”, operazione chirurgica necessaria per il trattamento di calcoli renali di grosse dimensioni. Durante l’intervento i sanitari della struttura le causavano la perforazione del colon.
Teresa C., ritenendosi vittima di un caso di malasanità, si recava presso lo Studio legale SEMINARA & ASSOCIATI, e difesa dagli Avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano conveniva in giudizio nel 2013 innanzi al Tribunale di Catania il detto Centro Clinico, chiedendo il risarcimento del danno biologico causato dall’imperizia del personale medico.
Si costituiva l’azienda sanitaria deducendo che l’evento dannoso non era attribuibile a negligenza ed imperizia dei suoi dipendenti, bensì ad una complicanza prevista dalla letteratura scientifica, atteso che il colon è un viscere allocato in posizione pre-renale, ma che, talvolta, in presenza di varianti anatomiche, esso può trovarsi dietro il rene; chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Il consulente tecnico d’ufficio prof. R. diceva “non ravvisabili profili di responsabilità professionale nella condotta dei sanitari della casa di cura convenuta”, a suo avviso essendo le “complicanze verificatesi connaturate al tipo di intervento eseguito”. Dicendo comunque l’invalidità permanente pari a 2 punti percentuali.
La causa veniva posta in decisione nel marzo 2017, e magistralmente decisa dal dr. Mario Accardo della V sezione del Tribunale di Catania, accogliendo la domanda della signora Teresa, assistita dallo Studio “SEMINARA & ASSOCIATI”, nei termini che di seguito si sintetizzano:
… Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionale del medico, sussistendo un rapporto contrattuale (quand’anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all’art.1218 c.c. il paziente ha l’onere di allegare soltanto l’inesattezza dell’adempimento, non la colpa né tantomeno la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all’art.2236 c.c., peraltro nella specie neppure dedotto) essere allegata e provata dal medico; in definitiva, il paziente deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (nella specie incontestata) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il lamentato danno (v. ex multis, Cass. n.12362/2006, n.23918/2006 e SS.UU. n. 577/2008). E’, poi, pacifico che delle condotte civilmente illecite dei sanitari dipendenti risponde anche l’ente ospedaliero o la casa di cura (art.1228 c.c.), circostanza peraltro non contestata in questa sede.
Quanto, poi, alla valutazione della sussistenza della responsabilità del medico, essa va effettuata alla luce del disposto di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., trattandosi di debitore qualificato, poiché il suo dovere di diligenza non va parametrato su quello del c.d. buon padre di famiglia; in particolare, va accertato (e provato dal debitore) il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende anche la perizia, da valutare con peculiare riguardo alla natura dell’attività, che implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (v., ex ceteris, Cass. n.4852/1999 e n.583/2005).
Con riguardo, inoltre, alla configurabilità del nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subìto dal paziente, essa può ritenersi sulla base di un criterio necessariamente probabilistico, laddove si reputi che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (v. in tal senso, Cass. n. 867/2008).
Dalla relazione di C.T.U. in atti versata è emerso con sufficiente chiarezza che la lamentata perforazione è stata provocata durante l’intervento del 21.1.2010, siccome ammesso anche da parte convenuta, la quale si è limitata a sostenere, senza dimostrazione alcuna, l’ipotesi del caso fortuito, senza specificare le modalità della causazione del danno, sì da non consentirne l’esatta individuazione per le carenze di contenuto della cartella clinica (invero, le suaccennate possibilità di varianti anatomiche del colon non trovano riscontro nella documentazione in atti allegata e neppure nelle relazioni dei consulenti, mentre non sono state neanche menzionate eventuali condizioni che potessero predisporre alla perforazione, sicché non si comprende come possa qualificarsi caso fortuito la prevedibile complicanza e come la stessa sia insorta, in assenza di esaustive annotazioni sulla cartella clinica).
Poiché parte convenuta non ha dimostrato, com’era suo onere (in applicazione dei canoni ermeneutici indicati dalla sopra menzionata giurisprudenza di legittimità in tema di inadempimento ex art. 1218 c.c.), che l’inadempimento fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile e non vi è dubbio sul nesso causale tra i danni accertati dal C.T.U. e le prestazioni professionali dei sanitari della casa di cura, i danni subiti da parte attrice vanno risarciti”…
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott. Mario Accardo, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
– condanna la convenuta “Centro Clinico …” al pagamento, in favore di parte attrice e per la causale di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 8.359,00, oltre agli interessi compensativi al tasso legale;
– rigetta ogni altra domanda attorea;
– pone interamente a carico della società convenuta le somme liquidate al C.T.U. con decreto del 3.7.2015;
– condanna la s.r.l. “Centro Clinico…” al pagamento, in favore dell’attrice, delle ulteriori spese di giudizio, che liquida in complessivi €4.965,00, di cui €465,00 per spese vive ed €4.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali. I.V.A. e C.P.A., come per legge;
– visto l’art. 93 c.p.c., dispone la distrazione di queste ultime somme in favore dei procuratori dell’attrice, avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano del foro di Catania.
Dario Seminara



