14
Ago2017

Il d.d.l. Concorrenza è legge, ecco le novità più rilevanti

Dopo un lungo iter parlamentare, durato circa due anni e mezzo, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, meglio conosciuto come “disegno di leggeconcorrenza”, è stato definitivamente approvato dal Senatolo scorso 2 Agosto. Una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e decorsi ulteriori 15 giorni, esso entrerà definitivamente in vigore quale legge dello Stato.

Significative sono le innovazioni apportate da questo provvedimento, il quale mira “a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione ai principi del diritto dell’U.E” (art. 1).

Gli ambiti interessati sono molteplici: campo assicurativo, previdenza, mercato dell’energia, servizi postali, telefonia mobile, attività dei liberi professionisti, banche, servizio alberghiero e farmacie.

Le novità più rilevanti, di seguito rassegnate, afferiscono al settore della professione forense ed al campo assicurativo.

Professione forense

Nell’ambito forense la nuova disposizione ha determinato la parziale abrogazione e/o modifica della vigente legge professionale (legge n. 247 del 2012), prevedendo l’istituto della S.t.a. (Società tra avvocati).

E’ stata infatti definitivamente superata la precedente legge n.266/1997, con la quale era stato introdotto il divieto all’esercizio delle libere professioni in forma societaria:limite che era stato già parzialmente superato dalla successiva legge n. 183/2011, che restringeva detto divieto ai soli avvocati.

Con il nuovo provvedimento anche gli avvocati possono avvalersi, per l’esercizio della loro professione, di una forma societaria: ciò tramite la costituzione o di una società di persone o di una società di capitali ovvero di una società cooperativa, esclusa comunque la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

La Società tra avvocati (S.t.a.) così costituita dovrà essereiscritta presso una sezione ad hoc presso ciascun Albo degli avvocati, sarà tenuta a rispettare i principi del codice deontologico forense e risulterà assoggettata alla competenza disciplinare dell’Ordine di appartenenza.

Quanto alla costituzione della suddetta società vengono dettati, in particolare, tre limiti:

1) I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni (il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procederà alla cancellazione della stessa dall’albo);
2) La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
3) I componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale ed i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Resta in ogni caso fermo il principio della personalità della prestazione, in quanto l’incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari. Il professionista dovrà assicurare per tutta la durata dell’incarico piena indipendenza ed imparzialità, dovendo astenersi in caso di conflitti di interesse o incompatibilità.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude comunque la responsabilità del professionista per la specifica prestazione eseguita. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.

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Un’ulteriore novità è rappresentata dalla parziale abrogazione dell’art. 13, comma 5, L. 247/2012, il quale nella sua vecchia formulazione prevedeva che “il professionista, è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Con l’entrata in vigore di tale provvedimento le parole “a richiesta” vengono soppresse: col che il professionista è obbligato a comunicare preventivamente al proprio cliente in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo nello specifico tra oneri, spese (anche forfettarie) e compenso professionale per l’attività svolta.

Assicurazioni

Nel campo assicurativo la novità di maggior rilievo è rappresentata dalla modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209 del 07.09.2005), i quali disciplinano rispettivamente il risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità, e quello per le lesioni di lieve entità, a seguito di sinistri di veicoli a motore e natanti.

Più precisamente, quanto al risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità, il legislatore ha previstol’introduzione di una tabella unica nazionale da adottare –con Decreto del Presidente della Repubblica- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Detta tabella, che non potrà essere applicata in via retroattiva per i sinistri già verificatisi, dovrà essere redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché secondo i seguenti principi:

a) per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella si fonda sul sistema “a punto variabile” in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto cresce in funzione della percentuale di invalidità, e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto decresce invece con l’aumento dell’età del soggetto;
e) in merito alla componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata –in via percentuale e progressiva per punto- individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo -inferiore al 100 per cento-è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L’introduzione di una tabella unica nazionale era stata, in realtà, già disposta dal legislatore nel 2005: il vecchio art. 138 prevedeva infatti che “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”. Ma tale tabella unica non era stata poi mai emanata.

Nelle more, al fine di avvicinare il traguardo della certezza del Diritto, la Suprema Corte ha prima (con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 26972 dell’11.11.08) affermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria unica, ampia e omnicomprensiva; indi accogliendo il diligente lavoro della magistratura milanese –ed in particolare dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano- che ha elaborato delle tabelle (le c.d. Tabelle milanesi), che hanno riscosso il gradimento dell’intera magistratura nazionale, così si è pronunciata:

“ Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformiche, in difetto di visioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.

Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408

 

Per effetto dell’introduzione della tanto auspicata tabella unica, che verosimilmente verrà redatta utilizzando quale parametro di riferimento le c.d. Tabelle Milanesi, verrà garantita certezza su tutto il territorio nazionale.

 

Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità per il giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, di aumentare il risarcimento sino al 30 %, fornendo un equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

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Quanto al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, il nuovo art. 139 prevede in sintesi che:

 

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; importo che si riduce con il crescere dell’età del soggetto (in ragione dello 0,5per cento per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età) con valore del primo punto percentuale pari ad euro 795,91;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo pari ad euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea- inferiore al 100%- la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Per la liquidazione del danno delle suddette microlesioni -pari o inferiori al 9%- il legislatore ha inoltre previsto che venga predisposta una tabella ad hoc, da pubblicare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri competenti.

La novità più rilevante -in tema di microlesioni- è rappresentata dalla circostanza secondo la quale qualora esse non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

In ogni caso, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi, o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno potrà essere aumentato dal giudice -con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato- fino al 20 per cento.

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Sempre nel campo assicurativo, e nello specifico in tema di sinistri stradali, sono state introdotte due importanti novità al codice delle assicurazioni private.

– La prima è la modifica all’art. 135 il quale, a seguito della riforma, prevede che in caso di sinistri con soli danni alle cose l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo del sinistro deve risultare dalla stessa denuncia, o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o -in mancanza- deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato. (In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro; la parte che riceve tale richiesta effettuerà la comunicazione entro ulteriori sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; l’impresa assicurativa procederà all’individuazione ed alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro altri sessanta giorni).

L’intento del Legislatore è evidente, e mira principalmente a ridurre la possibilità che le parti si servano dei c.d. “testimoni di comodo”, ovverosia testimoni disposti a deporre a favore di una delle parti pur non essendo stati fisicamente presenti sul luogo del sinistro. Ed infatti, fattesalve le risultanze contenute nei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, qualsiasi identificazione dei testimoni successiva alla denuncia del sinistro -così come anche la semplice dimenticanza del richiedente- comporta l’inammissibilità della prova testimoniale (ad eccezione dei rari casi in cui risulti comprovata dal giudice l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione).

Inoltre il Legislatore ha previsto che qualora il giudice -anche su documentata segnalazione delle parti (che, a tal fine, possono richiedere i dati all’I.V.ASS.) – si accorga che il nominativo del testimone chiamato in giudizio ricorre in più di tre cause relative alla responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni, è tenuto atrasmettere un’informativa alla Procura della Repubblica. Con il rischio evidente dell’apertura di un procedimento penale a carico del sedicente testimone.

-La seconda novità, sempre in tema di sinistri, è rappresentata dall’introduzione dell’art. 145 bis al codice delle assicurazioni private, il quale prevede che qualora uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato di un dispositivo elettronico, che presenta determinate caratteristiche tecniche e funzionali stabilite (c.d. scatola nera), le risultanze del dispositivo costituiscono piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

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Da ultimo è stato anche riformulato l’art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011 n. 148, che dispone, in tema di assicurazione per la responsabilità civile del professionista, la possibilità che “fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedanol’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”. Tale disposizione si applica anche alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, con la possibilità che a richiesta del contraente le compagnie assicurative propongano la rinegoziazione del contratto secondo nuove condizioni di premio.

Salvatore Di Nora

Dario Seminara