10
Mag2017

Tra Loss Occurrence e Claims made. Non omne quod licet, honestum est

Mesi intensi, e forse decisivi, sono stati questi ultimi, in tema di interpretazione dei contratti assicurativi.

Giova sul punto ricordare che sostanzialmente due sono i tipi della polizza di responsabilità civile verso terzi:

Loss Occurrence, ovvero “insorgenza del danno”, secondo  cui l’assicurazione copre tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza della polizza.

Claims made: ovvero “a richiesta fatta”, secondo cui l’assicuratore copre i soli sinistri denunziati per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime “Claims made” ed una in regime “Loss occurrence” è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore, ed il momento in cui il suo cliente ne ha percezione, può passare molto tempo, la prescrizione per l’azione di responsabilità contrattuale essendo decennale.

Con una polizza “Loss occurrence“, affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato  al momento della commissione dell’errore professionale

Con una polizza “claims made” “pura”, invece, il professionista ha  copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni; ma perde  però, a seguito della risoluzione del contratto assicurativo, la copertura assicurativa anche per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto, e solo successivamente denunziati. *** Con una polizza “claims made” spuria, o impura, invece, la copertura assicurativa esiste solo quando sia l’illecito che la domanda risarcitoria rientrano nel periodo assicurato, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente (in genere, due/tre anni prima della stipula: c.d. “pregressa”); o con possibile postdatazione della garanzia (c.d. “postuma”, o “sunset dose”) alle richieste risarcitorie successive alla risoluzione, ma per fatti avvenuti nella vigenza della polizza.

Le conseguenze del diverso regime, e della successione di due tipi di assicurazione, possono esser gravissime.

Ed infatti, se un medico è prima assicurato con una polizza del tipo claim made, senza garazia “postuma”, o “sunset dose”, (polizza che viene a scadere senza aver ricevuto alcuna richiesta risarcitoria) e poi si assicura con una polizza del tipo Loss Occurrance, durante la quale riceve la richiesta risarcitoria, gli accadrà che il “primo” assicuratore (con clausola claim made) negherà la copertura assicurativa per la tardività della richiesta, rispetto al periodo assicurato; e che pure il “secondo” assicuratore (con clausola loss occurrance) negherà la copertura assicurativa, non essendosi il sinistro verificato nel periodo di copertura assicurativa.

Analogo risultato negativo (nel senso della mancanza di copertura) potrebbe l’Assicurato avere nel caso di mutamento dell’Assicuratore, quando egli passi da una polizza claim made senza postdatazione della garanzia (ovvero senza sunset dose), ad altra clausola claim made senza retroattività della garanzia (per cui in sostanza sono coperti i soli sinistri sorti nel periodo di vigenza del contratto e per cui la richiesta risarcitoria pervenga nel medesimo periodo).

Molti operatori del settore si sono quindi richiesti se la clausola Claim made fosse nulla, o vessatoria, o senz’altro valida.

Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7273

Con l’arresto emarginato, la Cassazione si è espressa nel senso della piena validità della clausola:

“La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (“claims made”) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7273

 

Cassazione civile, sez. III, 17/02/2014, n. 3622

 

Conforme al fermo precedente, è quello del S.C. dell’anno successivo indicato in oggetto.

Che però, nell’accogliere il ricorso dell’Assicurato (che voleva applicata la clausola claim made, dai giudici del merito ritenuta invalida), esprime anche un dubbio sulla validità della clausola quando l’evento dannoso è insorto nel periodo di vigenza del contratto, ma la richiesta risarcitoria è successiva.

 

“Nella parte in cui garantisce l’assicurato per i comportamenti tenuti prima della sottoscrizione, se denunciati durante la vigenza del contratto di assicurazione, la clausola “claims made”, contenuta in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di un professionista, è valida ed efficace e non può ritenersi che sia nulla per inesistenza del rischio, in quanto l’alea riguarda i comportamenti passati non nella loro materialità, ma nella consapevolezza, da parte dell’assicurato, che si ha solo al momento della richiesta risarcitoria (nell’affermare il suddetto principio, la corte ha ritenuto che la clausola possa porre invece problemi di validità nella diversa fattispecie, che non veniva in considerazione, in cui essa esclude dalla copertura i sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto).

Cassazione civile, sez. III, 17/02/2014, n. 3622

 

Cassazione civile, Sezioni Unite, 06.05.16 n. 9140

 

Sono quindi intervenute le sezioni unite della Cassazione, che hanno esaminato un caso in cui un Ente Ospedaliero aveva stipulato un’assicurazione claim made. Precisamente per il periodo 21.02.96 / 31.12.97: con effetto retroattivo al triennio precedente, e quindi al 21.02.93: a condizione però che la richiesta avvenisse nel biennio di vigore della polizza.

 

Ora il sinistro (omessa diagnosi) si verificava nell’ agosto 1993, e quindi  nel triennio anteriore alla polizza coperto dalla retroattività,  ma era stato  denunziato per la prima volta solo nel giugno 2001, ovvero DOPO  la risoluzione del contratto.

Donde l’Assicuratore, appunto in virtù della clausola claim made, aveva negato la copertura assicurativa.

 

Il Tribunale romano aveva con sentenza 18.12.08 accolto la domanda di garanzia dell’Ente Ospedaliero, affermando che la clausola claim made era inoperante per violazione dell’art. 1917 c.c.

La Corte di Appello di Roma accolse invece l’appello dell’Assicuratore, ritenendo valida la clausola clain made, e quindi non coperto il sinistro.

Propone ricorso per Cassazione l’Ente Ospedaliero, ma il suo ricorso viene rigettato, appunto con la sentenza  06.05.2016 n. 9140, che  fissa i seguenti principi: “

 

Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato “loss occurrence”, o “insorgenza del danno”, sul quale è conformato il modello delineato nell’art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.

 

La sua introduzione, circoscrivendo l’operatività della assicurazione a soli sinistri per i quali nella vigenza del contratto il danneggiato richieda all’assicurato il risarcimento del danno subito, e il danneggiato assicurato ne dia comunicazione alla propria compagnia perché provveda a tenerlo indenne, consente alla società di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte alle relative obbligazioni, con quel che ne consegue, tra l’altro, in punto di facilitazione nel calcolo del premio da esigere.

 

Malgrado la variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla prassi commerciale, esse, schematizzando al massimo, appaiono sussumibili in due grandi categorie:

  1. a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto);
  2. b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

 

L’intangibilità del modello codicistico della assicurazione della responsabilità civile si scontra con il dato testuale costituito dall’art. 1932 cod. civ. che non menziona l’intero art. 1917 cod. civ. tra le norme inderogabili.

 

Il patto claims made è volto a stabilire quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 cod. civ., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità dell’assicuratore; conseguentemente è da escludere il carattere vessatorio della clausola ai sensi dell’art. 1341 cod. civ..

 

Nell’assicurazione della responsabilità civile il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante, ma altresì alla richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo fin troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all’indennizzo — e specularmente nessun obbligo di manleva — insorgeranno a carico dei soggetti del rapporto assicurativo.

 

La clausola claims made con garanzia pregressa è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato.

 

Nell’assicurazione di responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le parti (e, in specie, l’assicurato) ne ignoravano l’esistenza.

 

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola che subordina l’operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro periodi di tempo preventivamente individuati; tuttavia, in presenza di determinate condizioni, il giudice di merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, può dichiarare la nullità di tale clausola per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina dettata dal codice del consumo, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”

 

In definitiva, secondo le sezioni unite, la clausola non è vessatoria, e non è nulla di per sé: ma può dirsi nulla per difetto di meritevolezza, con valutazione del giudice del merito, caso per caso.

 

Cassazione Civile, III,  N. 10506 del 28.04.2017

 

Il caso:

Un’azienda ospedaliera è assicurata con clausola Claim made, scadente il 31.12.03, con retroattività di tre anni.

Il fatto illecito si produce nel 2003, e quindi in costanza di contratto assicurativo, ma la richiesta risarcitoria è del 2005, e quindi successiva allo scadere del contratto.

Il Tribunale di Milano rigetta la domanda di garanzia. Che viene invece accolta dalla Corte milanese.

Donde il ricorso per cassazione dell’Assicuratore, che viene però rigettato, con la ben argomentata  sentenza emarginata, i cui principi di seguito si sintetizzano: “

 

Per effetto dell’intervento delle SS.UU. (v. sentenza 9140/16, sopra riassunta), è stabilito che la clausola claims made non rende il contratto privo di rischio, e non ne comporta la nullità ex art. 1895 cc; e che la suddetta clausola non è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

 

Resta invece da stabilire caso per caso se la clausola possa dirsi anche “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela”, ai sensi dell’art. 1322 cc, in particolare quando, come nel caso di specie, escluda il diritto all’indennizzo per i danni causati dall’assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto.

 

Ritiene questa Corte che la clausola in esame non superi il vaglio di meritevolezza richiesto dall’art. 1322 cc, e che pertanto corretto sia il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui ne ha escluso la validità.

 

La clausola claims made è un patto atipico, sorto in un ordinamento giuridico il cui diritto assicurativo è stato in passato, e resta ancora oggi, molto distante da quello italiano: per genesi, sviluppo e contenuto. In quanto patto atipico, alle parti è consentito adottarla solo se intesa a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico.

 

La meritevolezza di cui all’art. 1322 cc comma secondo non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa. Secondo la Relazione al Codice civile, la meritevolezza è un giudizio (non un requisito del contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito).

Tale risultato dovrà dirsi immeritevole quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon                 costume od all’ordine pubblico. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell’art. 1322 cc, non è necessario che contrasti con norme positive: in tale ipotesi sarebbe infatti di per sé nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.

L’immeritevolezza discenderà invece dalla contrarietà (non del patto, ma) del risultato che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.

 

In primo luogo la clausola claims made che esclude le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita.

La clausola claims made con esclusione delle richieste postume riduce infatti il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall’assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. E’ infatti praticamente impossibile che la vittima d’un danno abbia la prontezza ed il cinismo di chiederne il risarcimento illico ed immediate al responsabile.

Ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione (e verosimilmente pagato il premio) e il tempo nel quale può avverarsi il rischio.

Questo iato temporale è inconciliabile con il tempo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.

 

In secondo luogo, la clausola claims made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto pone l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra.

La clausola claims made, infatti, fa dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento.

L’avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall’organizzazione dell’assicurato, che non ha su essa alcun potere di controllo. Ciò determina conseguenze paradossali, che l’ordinamento non può, ai sensi dell’art. 1322 c.c., avallare.

La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell’assicurato l’interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall’art. 1904 c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto.

La seconda conseguenza paradossale è che la clausola claims made con esclusione delle richieste postume pone l’assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1915 c.c.

In terzo luogo, la clausola claims made che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, in quanto può costringere l’assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti. La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a “condizione” per il pagamento dell’indennizzo, legittima l’assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata: con la conseguenza che se l’assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda, l’assicuratore potrebbe rifiutare l’indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all’assicurato, sicchè è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell’assicuratore. Esito, si diceva, paradossale, posto che quanto più l’assicurato è zelante e rispettoso dei propri doveri di solidarietà sociale, tanto meno sarà garantito dall’assicuratore”.

 

In definitiva,  questo è il rilevante principio di diritto:

“ La clausola claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

 

Conclusioni:

 

  • La clausola claim made non è nulla di per sé; né è vessatoria.
  • Può però esser dichiarata nulla perché non meritevole di tutela, a seguito di giudizio demandato caso per caso, contratto per contratto, al giudice del merito.
  • Del resto, nella sua possibile parte che fa rientrare nella copertura assicurativa anche illeciti anteriori alla polizza, ma oggetto di richiesta risarcitoria durante la vigenza del contratto, essa è certamente favorevole all’Assicurato (garantendolo più di una clausola loss occurrence).
  • Al contrario, una polizza claim made che garantisse i soli sinistri verificatisi, e pure denunziati dal danneggiato, nel periodo di vigenza del contratto  assicurato sarebbe lesiva degli interessi dell’Assicurato, di fatto venendo a non garantire gli illeciti verificatisi in prossimità della scadenza  del contratto. Donde la sua nullità per immeritevolezza di tutela.
  • Per dire valida la clausola claim made, sembra quindi necessaria la copertura di un arco temporale successivo alla risoluzione (c.d. sunset dose). Auspicabile sarebbe la copertura per l’intero decennio prescrizionale. Ma riteniamo  che  potrebbe dirsi valido il contratto per cui l’Assicuratore garantisse solo la metà del decennio: i 5 anni di non copertura del rischio (quelli dal sesto al decimo anno successivi alla cessazione del contratto) potendo in ipotesi compensarsi con la copertura degli illeciti anteriori di un quinquennio all’insorgenza della polizza (sempre che ovviamente siano ignoti all’Assicurato, e per la prima volta denunziati nella vigenza della polizza).
  • Per finire, va detto che, proprio per evitare contratti assicurativi lesivi dei diritti del Danneggiato, oltre che dell’Assicurato, la recentissima L. 24/87 –c.d. Legge Gelli- ha previsto l’obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (e pure  di ciascun esercente la professione sanitaria in strutture sanitarie pubbliche o private per sua responsabilità per colpa grave): e precisamente con suo art. 11 ha previsto che lo stipulando  contratto assicurativo preveda la copertura per il decennio anteriore alla conclusione del contratto, ed anche per il decennio successivo alla risoluzione del contratto.